Corridoi turistici: domande e risposte del governo

Sono finalmente arrivati tutti i chiarimenti relativi ai viaggi con i corridoi turistici Covid-free, l'elenco delle faq messe a disposizione dal Ministero della Salute

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Redazione

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Arrivano, finalmente, dei chiarimenti da parte del governo per quanto riguarda i corridoi turistici Covid-free introdotti in via sperimentale con Ordinanza 28 settembre 2021 e in vigore fino al 31 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe. Scopriamo quali sono le attesissime risposte del ministero della Salute.

Corridoi turistici e soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale

Secondo la normativa relativa ai corridoi turistici, solo le persone completamente vaccinate o guarite dal Covid-19 possono viaggiare verso le prime mete attualmente raggiungibili: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles. Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam).

Alcuni dubbi a tal proposito sono nati per le persone escluse dalla vaccinazione per via dell’età, come per esempio i ragazzi al di sotto dei 12 anni.

La buona nuova è che queste persone sono autorizzate agli spostamenti tramite i corridoi turistici. Inoltre, i minori da 0 a 6 anni (non compiuti) sono esentati dall’obbligo di effettuare i test antigenici o molecolari. Mentre i minori di anni 18 (non compiuti) sono esentati dall’isolamento fiduciario al rientro, se viaggiano con un genitore a sua volta esentato dall’isolamento, ovvero genitori vaccinati/guariti e che abbiano seguito tutte le regole di viaggio.

Viaggi organizzati o viaggi fai da te

Altri dubbi riguardavano la possibilità di viaggiare per turismo verso le destinazioni sopraelencate solo in caso di vendita di un pacchetto turistico (combinazione di due servizi es. volo + soggiorno) organizzato e gestito dal tour operator oppure fai da te, ossia beneficiare della possibilità di viaggiare verso uno dei Paesi disponibili nell’ordinanza, acquistando dall’operatore turistico solo il soggiorno presso la struttura selezionata e acquistando autonomamente il volo aereo o viceversa.

La risposta è che questi viaggi devono essere esclusivamente gestiti dagli operatori turistici. Il motivo è semplice: nel caso di acquisto di un servizio turistico in autonomia, non è possibile garantire quanto si prefigge l’ordinanza, vale a dire le condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti e durante la permanenza all’estero. Per questo motivo è obbligatorio che i servizi vengano tutti acquisiti tramite operatori di viaggio.

Cos’è il nuovo “travel pass corridoi turistici”

A tale proposito, al fine di agevolare i controlli da parte dei soggetti preposti, l’organizzatore (tour operator/agenzia di viaggi) rilascerà al cliente, che vuole dirigersi verso una delle destinazioni “Covid-free” , il “travel pass corridoi turistici” ossia un documento contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza Covid.

Dove è possibile alloggiare

Per quanto riguarda i soggiorni, non è possibile alloggiare presso le strutture gestite e vendute da host privati, nemmeno prenotando direttamente o tramite piattaforme online che mettono in contatto i turisti con l’host e acquistando dall’operatore turistico il solo trasporto aereo.

Anche in questo caso, il motivo è legato al fatto che non è possibile garantire le condizioni di massima sicurezza durante la permanenza all’estero. Pertanto, la selezione della struttura ricettiva deve essere effettuata dall’operatore turistico, nell’ambito di un viaggio organizzato.

Compilazione del dPlf

Anche nel caso di viaggi tramite i corridoi turistici Covid-free, prima del ritorno in Italia è obbligatorio compilare il modulo online di localizzazione (dPlf,) che potete trovare qui.

Si possono fare viaggi (organizzati ) multitratta

La possibilità di dirigersi con un viaggio organizzato verso uno dei Paesi facenti parte dei corridoi turistici e con permanenza di qualche giorno in un Paese degli elenchi C o D (verso cui è possibile andare per turismo), è garantita. È fondamentale, però, che vengano rispettate le condizioni di sicurezza durante il soggiorno e anche quelle relative agli spostamenti tra lo Stato estero (destinazione liste C o D) e il Paese inserito nell’elenco dei corridoi turistici.

In sostanza, è possibile fare un viaggio con un tour operator partendo dall’Italia e trascorrendo 4 giorni a Parigi (elenco C) o 4 giorni a Dubai (elenco D) per poi dirigersi verso uno dei Paesi dei corridoi turistici, come le Maldive, e fare rientro in Italia.

Quando deve essere effettuato il tampone per il rientro

Il test mediante tampone, antigentico o molecolare, previsto prima del rientro in Italia deve essere effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco.

Quando deve essere effettuato il tampone durante il viaggio

Stante la difficoltà di quantificare le effettive giornate di permanenza presso lo Stato estero e considerando che il corrispettivo dei servizi di alloggio avviene “a notte”, l’espressione “periodo di 7 giorni” contenuta nel testo dell’ordinanza è da intendersi quale “permanenza pari o superiore ai 7 pernottamenti”.

I dipendenti delle strutture ricettive sono vaccinati o no

La vaccinazione/guarigione dei dipendenti delle strutture ricettive, anche nei casi in cui i Paesi non impongano l’obbligo vaccinale ai loro cittadini o lavoratori, è assicurata.

Questo perché lo scopo è quello di garantire che la struttura sia una bolla protetta, in cui il personale dipendente che viene in contatto con i viaggiatori non sia fonte di rischio di contagio. Un obiettivo di tutela raggiunto con una vaccinazione dell’80% del personale della struttura, con le guarigioni e con i relativi tamponi.

Cosa succede se si risulta positivi in vacanza

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, la gestione dei casi positivi, e dei loro eventuali contatti, dipende in prima battuta dalle regole stabilite dallo Stato estero in cui si trova il viaggiatore.

Infatti, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, è importante che i viaggiatori prendano in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo.

Una condizione che non permette di viaggiare con mezzi commerciali e che costringe alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti contatti del soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena dalle Autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.

È fondamentale, perciò, pianificare con la massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a un’infezione da Covid-19.

Il rientro sanitario protetto che si chiede sia previsto e incluso nelle polizze, viene effettuato laddove ritenuto necessario dal personale medico, nel rispetto delle regole del Paese estero e ugualmente dell’Italia, tenendo conto delle concrete condizioni di salute del viaggiatore e dell’opportunità di effettuare tale rientro, che deve essere sempre autorizzato (certificato fit to flight) dallo staff medico locale e da quello della centrale operativa della compagnia di assicurazioni.