Voli con coincidenza: le nuove regole per i rimborsi

Grandi notizie per i passeggeri: da oggi essere rimborsati in caso di ritardo di voli operati da più compagnie sarà più facile

Se anche voi siete tra quei passeggeri vittime di ritardi e odissee interminabili per vedervi rimborsare un biglietto, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Da oggi, ottenere una compensazione in caso di ritardo di voli operati da più vettori con un’unica prenotazione sarà molto più facile.

La Corte di giustizia europea ha, infatti, stabilito che nei casi di voli in partenza da uno Stato UE, con coincidenza e destinazione in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, la compagnia che ha operato il primo volo è tenuta a compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all’arrivo (superiore alle tre ore), anche se il ritardo è causato da un altro vettore aereo. I passeggeri potranno ricevere a titolo di risarcimento fino a 600 euro.

Fino alla settimana scorsa, ciò era possibile solo per i voli in partenza o in arrivo in Europa.
Ma cosa significa questo per il passeggero? Supponiamo che abbiate prenotato un volo da Londra a Sydney via Hong Kong con la British Airways, con un’unica prenotazione. Il volo da Londra a Hong Kong è puntuale, ma la seconda tratta del volo, operata dalla Cathay Pacific, ha subito un ritardo di circa quattro ore. A questo punto vi aspettereste che sia quest’ultima ad offrire un risarcimento, giusto? Invece, non è così: la responsabilità del risarcimento appartiene alla prima compagnia, ossia British Airways, quella con cui avete prenotato il volo.

La sentenza che semplificherà la vita dei passeggeri arriva dopo il caso che ha visto coinvolti 11 passeggeri partiti da Praga con un volo Ceské aerolinie arrivato in orario ad Abu Dhabi, dove avevano la coincidenza Etihad Airways per Bangkok.
Questa seconda tratta ha fatto un ritardo di ben otto ore che, secondo la Corte, può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri. La compagnia ceca, però, ha rifiutato di provvedere al risarcimento perché non si riteneva responsabile per la tratta operata da Etihad, in quanto il ritardo era stato provocato dal secondo vettore.

Tuttavia, la Corte ha infine stabilito che fosse tenuta al rimborso, perché “nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo“.

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