Arrivano i rimborsi dei voucher turistici: il regolamento

I tempi e le regole per ricevere il rimborso dallo Stato dei voucher turistici emessi e non utilizzati e di quelli non rimborsati per il fallimento delle compagnie

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Redazione

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento delle regole per il Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher, che era stato istituito nel 2020 per andare incontro a coloro che, a causa del Covid-19, avevano perso i soldi investiti nella prenotazione di viaggi.

Il provvedimento era stato pubblicato lo scorso 10 settembre attraverso un decreto del Ministero del Turismo, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili.

Codacons e Assoutenti, in seguito alla proroga della validità dei voucher a 2 anni, avevano lamentato l’impossibilità di riavere indietro i soldi nell’immediato. Con questo nuovo atto i consumatori interessati potranno finalmente riappropriarsi del denaro che gli spetta.

I fondi stanziati inizialmente erano 5 milioni di euro: nella revisione invece la somma destinata allo scopo è di 1 milione. I soldi potrebbero quindi non essere sufficienti a coprire tutte le richieste di rimborso, che sarà concesso solo dopo regolare richiesta e nel giro di 120 giorni.

Qualora i fondi non dovessero bastare verrà utilizzato un criterio di proporzionalità e i rimborsi saranno accreditati in misura ridotta.

Il tempo per presentare la domanda per ricevere il rimborso da parte dello Stato scade il 31 dicembre 2021 alle ore 12.00.

Il regolamento per ottenere il rimborso del voucher turistico

Tutti i dettagli saranno specificati in una nota che verrà pubblicata prossimamente sul sito del Ministero del Turismo e il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 30 novembre 2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e dovrà contenere:

  • l’atto che attesta il fallimento o lo stato di insolvenza dell’impresa;
  • l’autocertificazione con dati del richiedente (data e luogo di nascita, cittadinanza, Paese di residenza, codice fiscale e se in possesso partita iva) che provi il mancato utilizzo del voucher;
  • i voucher scaduti che sono stati emessi da compagnie turistiche e da vettori;
  • la richiesta di rimborso che è stata loro inoltrata “decorsi diciotto mesi dall’emissione oppure decorsi dodici mesi dall’emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.”

Dopo la scadenza le richieste saranno valutate dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e verranno erogati i rimborsi alle domande ritenute idonee.

Qualora le autocertificazioni dovessero risultare non veritiere, la direzione provvederà a revocare il pagamento e oltre al recupero dell’indennizzo pretenderà anche gli interessi.