Turista si ammala prima di partire: rimborsato con interessi. La sentenza

Ammalarsi prima di partire per un viaggio organizzato: si ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato al Tour operator? Una sentenza del 2016 dice di si

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Redazione

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Cosa accade se capita di ammalarsi prima di partire per una vacanza organizzata e già pagata ad un agenzia di viaggio? Può succedere a chiunque che pochi giorni prima della partenza ci si ammali dovendo annullare l’intera vacanza. Ottenere il rimborso del costo del viaggio non è sempre facile perché, nella stragrande maggioranza dei casi, tutti i Tour operator chiedono la stipula di una polizza assicurativa, che copra anche il caso di annullamento di un viaggio. Molte volte però, i clienti preferiscono non stipularla perché, in questo modo, risparmiano alcune decine di euro sul costo della vacanza.

Questo è quello che succede di solito, se non si stipula una assicurazione viaggi specifica per annullamento, nel caso accada di ammalarsi prima partire per un viaggio. Ed è proprio quello che è successo a un turista veronese che, per motivi di salute, ha dovuto disdire il proprio viaggio e, non avendo ottenuto il rimborso richiesto, ha citato in giudizio l’agenzia di viaggio chiedendo la restituzione di quanto pagato.
Secondo quanto appreso, il turista in oggetto avrebbe dovuto partecipare ad un viaggio-studio organizzato da una agenzia ma, poco prima della partenza gli è stata diagnosticata una grave forma di polmonite, che lo ha costretto a rinunciare.

Per questo motivo, recatosi all’agenzia di viaggi per annullare la sua partecipazione e ottenere indietro quanto pagato, nonostante avesse presentato tutta la documentazione medica rilasciata dall’ospedale, si è sentito rifiutare la propria richiesta. A questo punto il consumatore, denunciato il fatto al Giudice di Pace di Verona, si è sentito accogliere in toto la propria richiesta. Con sentenza n. 957 del 5 aprile 2016, il G.d.P. di Verona ha riconosciuto non solo il diritto al rimborso di quanto pagato ma, anche il diritto agli interessi nel frattempo maturati.
La sentenza, come facile immaginarsi, farà discutere non poco.

Ma come è giunto il G.d.P. ad una simile sentenza? Nella motivazione si legge che, considerato che il cliente aveva dovuto rinunciare al viaggio a causa di una grave malattia diagnosticata e documentata dall’ospedale, c’erano i presupposti per far valere il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, anche se il viaggiatore non aveva stipulato una polizza assicurativa per i casi di annullamento del viaggio.
La norma applicata dal Giudice di Pace è l’articolo 1256 c.c. che prevede l’estinzione dell’obbligazione quando, per cause non imputabili al debitore, la prestazione diventa impossibile da eseguire. Cosa accaduta nella fattispecie in oggetto, a causa della sopravvenuta malattia del viaggiatore.