La compagnia aerea non rimborsa per Covid: cosa fare

Positività al Covid, Paese che chiude le frontiere o paura di partire per via dei contagi in aumento. Una guida su come comportarsi con le procedure di rimborso

L’ingresso della variante Omicron nello scenario nazionale ha inevitabilmente stravolto i piani, tra gli altri, di milioni di viaggiatori che si sono visti costretti a cancellare le vacanze prenotate per Natale e Capodanno (per via della positività al Covid, o per questioni di sicurezza e tranquillità nel non voler partire). Dopo aver rinunciato al viaggio, però, in molti stanno cercando di recuperare i soldi spesi, attraverso lunghe procedure di rimborso. In questi giorni, infatti, le compagnie aeree, potrebbero non riconoscere il rimborso integrale del biglietto.

Cosa fare in caso di positività al Covid?

Un’ondata di contagi, forse inaspettata, ha colpito tutta l’Europa, portando al cambio delle carte in tavola. Palando di viaggi: chi è positivo al Covid, ovviamente, non può partire, quindi neppure prendere un volo. In questo caso le compagnie aeree dovrebbero effettuare il rimborso integrale del biglietto, ma potrebbe anche scattare la controproposta: una variazione di data del volo, o un cambio di destinazione. Un piano B, insomma, che non è detto risponda alle esigenze del viaggiatore per tempi o preferenze.

La legge italiana (Codice civile articolo 1463), tuttavia, parla chiaro: se il passeggero non può onorare il contratto per colpe indipendenti dalla sua volontà -come può essere una malattia, e quindi anche la positività al Covid, o la condizione di isolamento e quarantena imposta – ha diritto al rimborso.

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Alla richiesta dovrà essere allegata la relativa documentazione che attesti l’oggettiva impossibilità a partire. Il problema si presenta quando la compagnia aerea in questione applica al contratto una normativa differente da quella italiana, del proprio Paese di bandiera. In questi casi è possibile aprire un “Procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, ma spesso risulta più oneroso affidarsi ad un legale che ottenere un rimborso.

Se il Paese di destinazione vieta l’ingresso ai turisti

Quando il Paese di destinazione chiude le frontiere, il problema rimborsi non si pone: la compagnia aerea dovrebbe cancellare i voli e restituire il denaro ai viaggiatori. Discorso diverso nel caso in cui la meta da raggiungere vada in lockdown: per il viaggiatore è possibile che l’ipotesi di rimborso sfumi. Per quale ragione? Perché quando si acquista un biglietto aereo, di fatto, si stipula un contratto che ha come oggetto il trasporto da un Paese all’altro. Se nel Paese di destinazione vige un coprifuoco e bar, ristoranti, attività ricreative ecc sono chiusi, non c’è diritto al rimborso, perché il volo viene comunque effettuato. Se sono anche gli hotel a chiudere, gli albergatori sono tenuti a rimborsare il costo del soggiorno e le caparre già versati.

Sicurezza e paura: cosa fare se non si vuole partire?

Gli spostamenti, il contatto seppur non ravvicinato con altra gente in fila in aeroporto, potrebbe scatenare panico, paure ed insicurezza. In questo caso, la mancata partenza non è legata a una condizione oggettiva di impossibilità -malattia, isolamento, quarantena ecc – quindi non ci sono le condizioni per chiedere alcun rimborso.

Una soluzione, per non perdere i soldi spesi, è quella di chiedere alla compagnia aerea, qualora lo preveda il piano tariffario, un cambio di biglietto, quindi di destinazione e di data, magari aggiungendo una piccola differenza, ma ripianificando il viaggio.