Volare in Europa sarà più semplice e trasparente, dal 23 ottobre 2027 entreranno infatti in vigore le nuove norme dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri aerei, introdotte dal Regolamento Ue 2026/2202, che aggiorna le tutele previste in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking e problemi con i bagagli.
Tra le novità più importanti ci sono l’obbligo per le compagnie di rendere più chiaro il prezzo dei biglietti e tempi più rapidi per ottenere i rimborsi. Cambiano anche le regole sull’assistenza durante le attese e sulle alternative offerte ai passeggeri in caso di disservizi.
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Bagaglio a mano incluso e più tutele per i passeggeri
Al momento della prenotazione, le compagnie dovranno mostrare in modo predefinito le tariffe che includono il bagaglio a mano, oltre che lo zaino o borsa da posizionare sotto il sedile. Il passeggero avrà quindi diritto a portare gratuitamente un trolley delle dimensioni 40x30x15 cm. Se, per ragioni di sicurezza, il bagaglio dovesse essere trasferito in stiva, non potranno essere applicati costi aggiuntivi.
Altre garanzie riguardano le famiglie e le persone con disabilità: gli accompagnatori di minori o passeggeri con disabilità potranno essere sistemati gratuitamente vicino alla persona assistita. Anche il trasporto di passeggini e carrozzine sarà garantito senza costi aggiuntivi.
Novità anche per il check-in: sarà possibile correggere almeno una volta un errore commesso durante la procedura online, mentre chi non può utilizzare il biglietto digitale avrà la possibilità di ottenere gratuitamente una copia cartacea in aeroporto.
Ritardi, cancellazioni e rimborsi: cosa cambia
Per un ritardo superiore a tre ore all’arrivo, salvo circostanze eccezionali, resta prevista una compensazione economica proporzionata alla distanza della tratta: 250 euro fino a 1.500 chilometri, 400 euro per le tratte intracomunitarie oltre 1.500 chilometri e per quelle tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro oltre i 3.500 chilometri, con possibilità di riduzione a 300 euro se il ritardo non supera le 4 ore.
Se l’attesa supera le 5 ore, il passeggero potrà rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso integrale delle tratte non effettuate. In caso di cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di anticipo, sono previste compensazione e scelta tra rimborso o riprotezione a spese della compagnia.
Quando il passeggero sceglie il rimborso, questo dovrà essere effettuato entro 7 giorni di calendario. Il voucher potrà essere proposto dalla compagnia, ma non potrà essere imposto. Inoltre, per gestire reclami e rimborsi, i viaggiatori non dovranno essere obbligati a chiamare numeri a pagamento, scaricare app o creare nuovi account.
In caso di ritardo o cancellazione, la compagnia dovrà proporre un’alternativa entro 3 ore; in caso contrario, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e chiedere un rimborso fino al 400% del prezzo originario.
Durante le attese saranno inoltre garantiti gratuitamente ristoro, pasti, due telefonate e accesso a Internet. Per l’overbooking è previsto un indennizzo da 250 a 600 euro entro sette giorni, mentre in circostanze eccezionali la compagnia dovrà coprire fino a tre notti di hotel. Questo limite non riguarderà minori non accompagnati, donne in gravidanza e persone con disabilità che dovranno invece raggiungere la propria destinazione più velocemente.
L’attesa a bordo prima della partenza non potrà superare 2 ore, salvo motivi di sicurezza, e dovrà garantire acqua, servizi igienici e temperatura adeguata.
La nuova normativa introduce infine una maggiore tutela contro il cosiddetto no-show: una compagnia non potrà negare l’imbarco sulla tratta di ritorno solo perché il passeggero non ha utilizzato quella di andata.