Voli a rischio cancellazione e rincari, quali sono i diritti dei passeggeri

Voli a rischio e rincari: cosa sapere su rimborsi, cancellazioni e diritti dei passeggeri mentre l’Europa valuta nuove regole

Pubblicato:

Flavia Cantini

Content writer & Travel Expert

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Il trasporto aereo attraversa una fase di forte turbolenza che va ben oltre i ritardi e i disagi ordinari: infatti, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno producendo effetti concreti sul traffico globale e influenzano rotte, costi operativi e stabilità dei collegamenti.

Le compagnie aeree si trovano, così, a fare i conti con deviazioni sempre più frequenti, soprattutto sulle tratte che transitano nei principali hub del Golfo, mentre l’aumento del prezzo del petrolio sta riaprendo il dibattito sul possibile trasferimento di questi costi sui passeggeri. In parallelo, a Bruxelles si discute la riforma del regolamento comunitario che potrebbe modificare di molto il sistema di tutele costruito negli ultimi vent’anni.

Rincari e supplementi carburante

Tra le conseguenze più immediate dell’instabilità internazionale c’è l’aumento dei costi del carburante, voce che pesa in modo determinante sui bilanci delle compagnie aeree che, in alcuni casi, hanno pensato di introdurre supplementi o costi aggiuntivi anche su biglietti già acquistati.

Tuttavia, una volta concluso il contratto di trasporto, il vettore non può, in linea di principio, scaricare sul passeggero un aumento successivo dei costi operativi, soprattutto se il contesto di crisi era già noto al momento dell’acquisto.

Una tematica che si fa sentire anche in Italia, dove l’attenzione delle autorità si è concentrata su alcune clausole commerciali considerate controverse e in grado di trasferire sui consumatori costi non previsti, formule contrattuali presentate come flessibili o protettive, ma che secondo varie associazioni di tutela potrebbero tradursi in un aggiramento delle garanzie previste per i passeggeri.

Diverso il discorso per i pacchetti turistici, regolati da una disciplina specifica: in tal caso, un adeguamento del prezzo può essere ammesso, ma deve essere previsto espressamente nel contratto e comunicato entro venti giorni dalla partenza. Se l’aumento supera l’8% del costo complessivo del pacchetto, il viaggiatore acquisisce il diritto di recedere senza penali oppure di accettare la modifica proposta.

Cancellazioni e conflitti internazionali

Uno degli aspetti più delicati riguarda poi il comportamento da adottare quando un volo diventa a rischio a causa di crisi geopolitiche: la tentazione di cancellare in via preventiva la prenotazione può sembrare una scelta prudente, ma sotto il profilo dei diritti potrebbe rivelarsi penalizzante.

Infatti, i conflitti e gli eventi bellici vengono qualificati come circostanze eccezionali: in base alla normativa europea, significa che le compagnie possono essere esonerate dal pagamento delle compensazioni pecuniarie di solito previste in caso di disservizi. Tuttavia, se è il vettore a cancellare il volo, il passeggero ha diritto al rimborso integrale del biglietto, che deve essere corrisposto entro sette giorni.
Quando invece è il passeggero a cancellare, possono entrare in gioco penali, limitazioni tariffarie e controversie interpretative, soprattutto in relazione all’impatto che un evento straordinario come una guerra può avere sulle condizioni di recesso.

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Voli cancellati e a rischio: i diritti dei passeggeri

La riforma europea

Mentre i viaggiatori affrontano una fase di instabilità, sul fronte istituzionale la riforma del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri è entrata nella fase decisiva con l’avvio del negoziato di conciliazione tra Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea.

Dopo quasi tredici anni di stallo, il confronto è ora chiamato a chiudersi entro metà giugno 2026, con l’obiettivo di arrivare a un testo condiviso da sottoporre poi alla ratifica finale.

Le preoccupazioni nascono dal contenuto della proposta in discussione, che secondo numerosi osservatori rischia di indebolire il sistema di tutele oggi garantito dal Regolamento CE 261/2004: uno dei punti più controversi è l’ipotesi di alzare la soglia dei ritardi che fanno scattare il diritto alla compensazione economica, ridurre l’entità degli indennizzi e ampliare o ridefinire in senso più restrittivo il concetto di circostanze eccezionali, aumentando i casi in cui i vettori potrebbero essere esentati dai pagamenti.

Il ruolo della tutela legale

In un simile contesto si inserisce il lavoro di operatori specializzati nella difesa dei diritti dei passeggeri, che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere più accessibile il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla normativa europea.

Tra i protagonisti spicca Flightright, realtà nata nel 2010 e oggi considerata uno dei principali soggetti attivi nella cosiddetta “Justice as a Service”, modello che punta a digitalizzare e semplificare l’accesso alla giustizia per i consumatori.

L’attività dell’azienda si concentra sull’assistenza ai passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e negato imbarco, facendo leva proprio sulle garanzie previste dal regolamento europeo: negli anni, i contenziosi in materia di trasporto aereo hanno mostrato quanto spesso i passeggeri rinuncino a far valere diritti esistenti per mancanza di informazioni o per la complessità delle procedure.

Secondo i dati diffusi dalla società, sarebbero oltre 700 milioni di euro i risarcimenti ottenuti finora per i viaggiatori, mentre milioni di consumatori hanno già utilizzato i servizi digitali della piattaforma.

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