Viaggiare durante il Coronavirus: quali sono i diritti dei turisti

Una guida completa sui diritti dei passeggeri che decidono di viaggiare durante la pandemia

Tutti i paesi dell’Unione europea hanno introdotto misure di contenimento – dalle restrizioni ai viaggi, alle chiusure, alle istituzioni di quarantene e tamponi obbligatori– al fine di gestire nel miglior modo possibile la pandemia che ci accompagna da ormai un anno. Misure che hanno, inevitabilmente, un impatto significativo sul settore dei trasporti. Per questo motivo è importante essere a conoscenza dei propri diritti in quanto turisti. E a tal proposito il 18 marzo del 2020 la Commissione europea ha presentato alcune dettagliate linee guida per garantire una coerente applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Ue e proteggere i turisti in tutti i paesi del Vecchio Continente.

Voli cancellati

Partiamo dai voli cancellati: le compagnie aeree hanno l’obbligo di offrire ai clienti tre opzioni tra cui poter scegliere:

  1. il rimborso del volo
  2. l’imbarco su un volo alternativo non appena possibile
  3. l’imbarco su un volo alternativo a una data successiva a scelta del passeggero

Tuttavia, è giusto sapere che l’imbarco su un volo alternativo potrebbe essere soggetto a notevoli ritardi dovuti al limitato numero di voli che operano attualmente a causa delle misure per contenere la diffusione del virus, le diverse varianti del Covid-19 e anche a causa dall’attuale bassa richiesta di viaggio.

In situazioni come queste le compagnie aeree devono fornire gratuitamente e senza eccezioni pasti, bevande e la sistemazione in albergo per i passeggeri il cui volo viene cancellato e che scelgono il volo alternativo nella prima data possibile.

Quando si ha diritto a un risarcimento

Si ha diritto a un risarcimento nel momento in cui un volo viene cancellato nelle due settimane prima della partenza, ma non quando l’eliminazione del viaggio è dovuta a ‘circostanze eccezionali’. Tuttavia, la pandemia del Coronavirus ha portato le autorità pubbliche a disporre misure contro la normale mobilità aerea e potrebbe quindi ricadere tra le ‘circostanze eccezionali’.

Quando invece si cancella un viaggio di propria iniziativa, il rimborso dipende dal tipo di biglietto acquistato, come specificato nei termini e condizioni dello stesso servizio. A tal proposito si consiglia di consultare direttamente la compagnia aerea in modo da ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Il rimborso del costo completo del biglietto deve avvenire 7 giorni dopo la richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne, 14 giorni dopo la formulazione dell’offerta o il ricevimento della domanda in caso di trasporto con autobus e 1 mese dopo la domanda del passeggero in caso di trasporto ferroviario.

Cosa scegliere tra voucher o rimborso

I viaggiatori, inoltre, hanno il diritto di scegliere tra voucher e rimborso per tutti i viaggi cancellati, inclusi i biglietti di voli, treni, autobus e traghetti, e per i pacchetti di viaggio. Secondo le linee guida dell’Unione europea pubblicate il 13 maggio scorso i voucher devono avere una validità minima di un anno e devono essere rimborsati entro i 365 giorni se non vengono utilizzati. Le compagnie di trasporto, dal canto loro, devono essere flessibili: per esempio devono permettere ai passeggeri di fare lo stesso tragitto alle stesse condizioni di servizio. Infine, i voucher dovrebbero anche essere trasferibili a un altro passeggero.

Nel caso in cui non si fosse stati a conoscenza dei propri diritti perché il vettore/organizzatore non aveva offerto la possibilità di scegliere tra un rimborso e un buono, si è di fronte a una violazione dei regolamenti Ue sui diritti dei passeggeri o della direttiva sui pacchetti turistici. Ad ogni modo, il diritto dell’Unione europea non disciplina ciò che è possibile fare se si è già accettato un buono senza essere stati adeguatamente informati dei propri diritti. La possibilità, quindi, di contestare l’accettazione del voucher rientra nell’ambito di applicazione del diritto contrattuale nazionale. In ogni caso è possibile presentare un reclamo all’autorità nazionale pertinente, che potrà poi rivolgersi al vettore/organizzatore per darvi seguito.

Acquisti attraverso intermediari online

Se invece gli acquisti sono stati effettuati attraverso un intermediario online, è bene sapere che a norma dei regolamenti Ue sui diritti dei passeggeri spetta al vettore operativo adempiere ai propri obblighi nei confronti del cliente. In caso di viaggio in aereo, si tratta del vettore aereo con cui il passeggero ha effettuato la prenotazione (vale a dire quello con cui ha concluso il contratto di trasporto) o di un altro vettore che opera il volo per conto del vettore con cui il passeggero ha concluso il contratto. I regolamenti Ue sui diritti dei turisti non contemplano intermediari o altri soggetti mediante i quali il passeggero può aver acquistato il biglietto. Di conseguenza, per poter rivendicare i propri diritti nei confronti di tali intermediari bisogna fare riferimento ai termini e alle condizioni dell’intermediario. 

Pacchetti turistici

Per quanto riguarda i pacchetti turistici, invece, i viaggiatori hanno diritto di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.

Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte (ossia se nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze non sussistono circostanze che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione) i viaggiatori hanno comunque il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima della partenza, ma saranno tenuti al pagamento delle spese di risoluzione. A determinate condizioni i viaggiatori possono anche cedere il proprio contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore, dietro pagamento dei costi risultanti da tale cessione.

Infine, è giusto informare che al momento attuale l’Unione europea è l’unica zona al mondo in cui i passeggeri di aerei, treni, autobus o navi sono tutelati da un insieme di diritti.

Insomma, viaggiare è certamente meno semplice rispetto agli anni passati. Tuttavia, i passeggeri dell’Unione europea, a differenza di altri viaggiatori, sono assolutamente protetti da questo punto di vista. L’importante è, quindi, sapere quali siano i propri diritti e capire come risolvere situazioni spiacevoli che purtroppo accadono con una certa frequenza in questo particolare periodo in cui la pandemia ancora non sembra mollare del tutto la presa.