Sono diverse le problematiche che possono insorgere quando si prenota un viaggio: da un disastro ambientale nella zona di destinazione, ad un malore improvviso del turista, fino al fallimento del venditore.
Quest’ultimo caso potrebbe far sorgere un dubbio anche al viaggiatore più esperto ed incallito: “come mi devo muovere se il mio tour operator fallisce?” La nuova Normativa Europea definisce la situazione in modo chiaro, mettendo dei paletti che rassicurano sia professionisti che viaggiatori.
Infatti, il Legislatore Europeo con la Direttiva 90/314/CEE ha introdotto nuove regole molto dettagliate su tutto ciò che riguarda il mondo dei viaggi, con speciale riferimento ai pacchetti turistici. Tra queste non mancano i diritti e doveri legati all’insolvenza o al fallimento del venditore.
La normativa è valida anche nel nostro Paese: il Governo l’ha recepita col D.L. n. 62 del 21 maggio 2018. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° Luglio 2018. Visti gli aggiornamenti importanti, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e UnionCamere hanno realizzato una campagna informativa sui Diritti e Doveri dei Viaggiatori che trova il suo principale canale nel sito web ufficiale. Tra i diversi argomenti trattati, anche il Fondo di Garanzia per le agenzie di viaggio, una novità di estrema importanza da conoscere prima di partire per le vacanze.
Insolvenza o fallimento del fornitore: un caso reale
Il settore turistico negli ultimi anni è stato al centro di una vera e propria rivoluzione: oggi spostarsi da un Paese all’altro è molto più semplice ed economico rispetto al passato, senza contare che, grazie agli strumenti digitali, prenotare un viaggio è davvero facile. In questo contesto, è nata la necessità di regole più ferree e dettagliate, che offrano maggiori garanzie a venditori e consumatori.
Oggi chi viaggia deve conoscere bene le Leggi sul Turismo, per far fronte ad ogni difficoltà che si verifica prima o durante il viaggio. Proprio come è successo a Maria, che ha acquistato un biglietto di andata e ritorno per New York dal sito di una compagnia aerea, che ha poi proposto l’acquisto di una camera d’albergo. Maria ha prenotato anche questa in meno di 24 ore. Purtroppo, la compagnia aerea è fallita proprio mentre Maria esplorava la Grande Mela. Con le vecchie regole, la viaggiatrice avrebbe dovuto organizzare autonomamente il rientro, senza alcun rimborso sui biglietti già acquistati.
Con la nuova Normativa Europea cambiano le carte in tavola: Maria deve trovare una soluzione per quanto riguarda il soggiorno in albergo (servizio non offerto dall’azienda in fallimento), ma ha comunque diritto al rimborso del prezzo pagato per i biglietti aerei.
Se Maria avesse acquistato l’intero pacchetto turistico presso il medesimo tour operator insolvente o in fallimento, quest’ultimo avrebbe dovuto garantire un rimborso di ogni servizio acquistato sotto sua responsabilità. Quindi la copertura si garantisce sia per servizi turistici collegati sia in caso dell’acquisto di pacchetti turistici.
Cosa è il Fondo di Garanzia Viaggi?
Dal 1° luglio 2018 i viaggiatori hanno più tutele soprattutto in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o fornitore del viaggio. Se si verificano questi due casi, i venditori sono comunque obbligati a rimborsare i propri clienti con la tariffa versata per l’acquisto di un servizio o prodotto. Inoltre, devono garantire il rimpatrio immediato nel caso in cui, all’interno del contratto, fosse previsto anche il trasporto.
Esistono molti modi per rispettare tale obbligo, uno di questi è quello di istituire un Fondo di Garanzia che permetta al professionista di ripagare il proprio cliente senza difficoltà.
Il modulo informativo standard
Secondo la nuova Normativa, chi organizza e vende un pacchetto turistico o un servizio turistico correlato deve consegnare al proprio cliente il “modulo informativo standard” prima dell’acquisto.
Al suo interno sono elencati i diritti e doveri del viaggiatore, tra cui la cosiddetta “protezione insolvenza”. Sotto questa voce sono riportate le operazioni da effettuare se il proprio venditore è stato dichiarato insolvente o in fallimento, inclusi i contatti a cui affidarsi.
Insomma, il viaggiatore è sempre più tutelato: non viene lasciato solo come in passato. Tuttavia, per usufruire pienamente di ogni diritto, e rispettare i propri doveri, è fondamentale conoscere bene cosa dice la Normativa. In questo caso, il sito web del MISE si rivela una fonte di conoscenza fondamentale da leggere con attenzione prima di ogni viaggio.
In collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere