Volo in overbooking: cos’è, come funziona e come difendersi

È un diritto delle compagnie aeree vendere più biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere. Le tutele

Accade tutto l’anno, ma è soprattutto d’estate che il problema dell’overbooking degli aerei si fa sentire maggiormente.

Il termine “overbooking” (sovraprenotazione) indica che i posti disponibili sull’aeromobile sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo.

Serve a migliorare il coefficiente di riempimento dei posti a sedere (“load factor”) e, quindi, ad aumentare i guadagni. E, si sa, che d’estate i voli devono essere sempre pieni e che le compagnie facciano il fatturato più consistente.

Premesso che è un diritto delle compagnie aeree vendere più biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere, in quanto è stato statisticamente dimostrato che, per un motivo o per l’altro, non tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto aereo si presentano all’imbarco o al check-in, il cosiddetto “no show” (c’è chi lo perde perché ha bucato una ruota, chi ha perso la navetta che porta all’aeroporto, chi nel frattempo è stato male ed è in ospedale o ha avuto qualche altro inconveniente), può capitare di non essere imbarcato su un volo nonostante si sia acquistato regolarmente il biglietto.

La prenotazione di un volo, quindi, non assicura la disponibilità del posto al cento per cento. Solo l’operazione di check-in e la corrispettiva emissione della carta d’imbarco assicurano che il posto venga assegnato definitivamente. Ecco perché è sempre meglio fare il check-in online (o farselo fare dall’agenzia con cui si è prenotato un viaggio) non appena è disponibile sul sito della compagnia aerea e non aspettare di arrivare all’aeroporto.

Come funziona l’overbooking

In caso di negato imbarco del passeggero, la compagnia aerea come prima cosa verifica se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici che devono essere concordati.

Se non ci sono volontari, come stabilito dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero a cui viene negato l’imbarco ha diritto a una compensazione pecuniaria o a un altro tipo di servizio.

Compensazione pecuniaria

Nel primo caso, l’ammontare della compensazione dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza chilometrica percorsa dal volo.

Tratte aeree intracomunitarie

Se la distanza è inferiori o pari ai 1500 km si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro;
Se la distanza è superiore ai 1500 km la compensazione massima è di 400 euro.

Tratte aeree extracomunitarie

Se la distanza è inferiori o pari ai 1500 km si ha diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro;
Se la distanza è superiore ai 1500 km la compensazione massima è di 400 euro;
Se la distanza è superiore ai 3500 km la compensazione è di 600 euro.

Altri servizi compensativi

Il passeggero lasciato a terra, in alternativa, può accettare dalla compagnia un altro tipo di servizio compensativo tra:

  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, in base all’operativo della compagnia aerea;
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Si ha anche diritto all’assistenza in aeroporto, che consiste in pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti in attesa del volo successivo su cui imbarcarsi, compreso il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e a due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consigliamo di consultare il sito dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile e la sezione dedicata alla sicurezza aerea sul sito della Farnesina.

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