Come farsi risarcire i danni dopo una vacanza rovinata

Disagni, bagagli smarriti e ritardi. Come far valere i propri diritti

Secondo le ultime stime, tra i voli in ritardo e cancellazioni, gli italiani perdono più di 380 milioni di euro in risarcimenti non reclamati. Sono, infatti, più di 960.000 i passeggeri che avrebbero diritto a un rimborso sebbene non ne abbiano ancora fatto richiesta.

L’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, Adoc, ha stilato il vademecum per richiedere il risarcimento di danni subiti durante le vacanze. Innanzitutto è importante sapere che, prima di acquistare un viaggio, ogni cliente ha il diritto di ricevere una copia scritta del contratto offerto, con indicate le generalità del venditore, le caratteristiche del viaggio, il prezzo comprensivo di tasse e oneri, i termini per la revisione del prezzo, eventuali quote d’acconto e il termine ultimo per il saldo, le assicurazioni comprese nel prezzo, nome e categoria delle strutture ricettive, i termini per i recessi e i reclami. Se qualcosa va storto durante il viaggio, si può presentare un ricorso e chiedere il riborso. Ecco i casi più comuni e come fare:

AUMENTO DEI PREZZI CONCORDATI
Le eventuali modifiche al prezzo vanno applicate solo se previste dal contratto stipulato e legate a situazioni specifiche quali: variazione dei costi di trasporto, costo del carburante (fuel surcharge), tassi di cambio, diritti e/o tasse. La regola è che queste variazioni non possono essere applicate nei 20 giorni precedenti alla partenza e non possono superare il 10% del prezzo pattuito.

DISAGI IN VACANZA
In caso di disservizi o di disagi il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subìto. Le richieste di rimborso sono possibili per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e va indirizzata al tour operator o all’agenzia, con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando tutta la documentazione utile: dépliant, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze. In caso di risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice di Pace. Con Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) e Astoi (Associazione Tour Operator Italiani) esistono accordi per la conciliazione in caso di controversia. In questo caso è possibile rivolgersi all’Adoc per ottenere maggiori informazioni.

BAGAGLIO SMARRITO
Nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli occorre presentare una denuncia di smarrimento presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l’apposito modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, bisogna inoltrare una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato. Se vi viene riconsegnato in ritardo, inviate comunque una richiesta di risarcimento delle eventuali spese sostenute per il bagaglio riconsegnato in ritardo. La richiesta va fatta entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio.

BAGAGLIO DANNEGGIATO
Se il bagaglio risulta danneggiato, bisogna presentare una richiesta di risarcimento nelle seguenti modalità:
entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R. (Property Irregularity Report) in caso di danneggiamento e manomissione evidente;
entro 7 giorni dalla data di riconsegna in caso danneggiamento o manomissione occulta.

IMBARCO AEREO NEGATO (OVERBOOKING)
In caso di negato imbarco o di overbooking, cancellazione del volo e ritardo prolungato al passeggero sono riconosciuti i diritti di compensazione pecuniaria, rimborso o imbarco su un volo alternativo e assistenza secondo le modalità di protezione previste dalla Carta dei diritti del passeggero. La compensazione pecuniaria consiste in un risarcimento variabile a seconda del volo:
250 euro per tratte aeree fino a 1.500 km.;
400 euro per tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le tratte aeree comprese tra i 1.500 e i
3.500 km;
600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 km al di fuori dell’Unione europea.
Tale somma va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o con buoni viaggio o altri servizi concordati con il passeggero.

RITARDI DEI VOLI
In caso di ritardo di 2, 3 o 4 ore in relazione alla lunghezza della tratta, il viaggiatore durante l’attesa ha diritto a effettuare due telefonate (oppure fax o e-mail) a spese della compagnia aerea, a ricevere pasti e bevande o adeguata sistemazione in albergoladdove siano necessari uno o più pernottamenti. Qualora il ritardo superi le 5 ore il passeggero ha diritto al rimborso, entro 7 giorni, del prezzo del biglietto, all’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale. Per reclami e rimostranze è necessario rivolgersi alla compagnia aerea o all’operatore turistico, all’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) o alle associazioni dei consumatori

RITARDI DEI TRENI
Su tutti i treni a prenotazione obbligatoria, in caso di ritardo in arrivo a destinazione il viaggiatore ha diritto a un’indennità del:
25% dell’importo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
– 50% dell’importo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
In caso di ritardo in arrivo prevedibile superiore a 60 minuti, il viaggiatore può scegliere tra:
– proseguire il viaggio il prima possibile oppure a sua scelta in data successiva con un altro treno a condizioni simili, con gli autoservizi sostitutivi messi a disposizione o per un percorso alternativo;
– chiedere il rimborso integrale del biglietto per tutto o parte del percorso se rinuncia al viaggio. L’indennità è corrisposta sotto forma di bonus valido per l’acquisto, entro dodici mesi, di un altro biglietto o, su richiesta, in denaro. La richiesta d’indennità può essere presentata da 20 giorni ai 12 mesi successivi alla compagnia ferroviaria.