Bagaglio perso o smarrito: cosa bisogna sapere

Il passeggero può far valere i propri diritti e prendere provvedimenti contro la compagnia aerea con cui ha volato

Purtroppo accade più di frequente di quanto non si possa immaginare di consegnare il proprio bagaglio al check-in e di non vederlo arrivare sul nastro trasportatore dell’aeroporto di destinazione.
Delusione a parte, il passeggero può far valere i propri diritti e prendere provvedimenti contro la compagnia aerea con cui ha volato.

L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ricorda a tutti i passeggeri quali sono le azioni che si possono intraprendere.

Bagaglio perso o danneggiato

In caso di danneggiamento o di mancata riconsegna del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio“, giusto per intenderci) all’arrivo a destinazione, si deve prima di tutto aprire un “rapporto di smarrimento o di danneggiamento bagaglio” facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, comunemente denominati “P.I.R.” (Property Irregularity Report).

In caso di danneggiamento del bagaglio, bisogna, entro 7 giorni dalla data di apertura del “P.I.R.”, inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. Questa documentazione consiste in:

  • codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • originale del “P.I.R.” rilasciato in aeroporto;
  • originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
  • elenco dettagliato del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.

In caso di smarrimento, danneggiamento o di ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP per chilogrammo dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto un’assicurazione integrativa.

In caso di smarrimento del bagaglio, se entro 21 giorni dall’apertura del “P.I.R.” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, bisogna inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. Tale documentazione consiste in:

  • codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via Internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • originale del “P.I.R.” rilasciato in aeroporto;
  • originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
  • elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
  • elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
  • gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
  • indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e
  • indirizzo della Banca, codice IBAN; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, bisogna specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

Bagaglio in ritardo

In caso di ritardata consegna del bagaglio registrato non è previsto un organismo responsabile nazionale e un collegato sistema sanzionatorio. Tuttavia, se il bagaglio viene smarrito e ritrovato entro i 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, bisogna inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute. La documentazione deve includere:

  • codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • originale del “P.I.R.” rilasciato in aeroporto;
  • originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
  • elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
  • elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
  • gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
  • indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e
  • indirizzo della Banca, codice IBAN; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

In base a quanto previsto dalla Convenzione di Montreal (per i Paesi aderenti) il bagaglio si considera smarrito dopo 21 giorni dalla data di arrivo del volo.

I diritti del passeggero

Per il bagaglio a mano:
Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se, per colpa della compagnia aerea, al termine del volo il bagaglio a mano risulta danneggiato, distrutto o smarrito. Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo 332 DSP (Diritti Speciali di Prelievo).

Per il bagaglio da stiva (o registrato):
Le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se al termine del volo il bagaglio da stiva risulta danneggiato, distrutto o smarrito oppure se per il ritardo nella consegna del bagaglio si sono dovute affrontare delle spese di prima necessità.

Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero di 17 DSP per ogni chilogrammo di peso del bagaglio, fino al raggiungimento del numero massimo di chili ammessi al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi. Il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui la compagnia aerea sia responsabile del danno.

È bene sapere, inoltre, che i limiti di peso del bagaglio da stiva sono stabiliti dalle singole compagnie aeree e vengono indicati nelle condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) i cui principali elementi sono riportati sul biglietto aereo.

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Fonte: 123rf
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